Alert, report e ispezione
QuadCamp raccoglie nel centro alert ciò che chiede un'azione, ordinato per gravità e chiuso solo da una persona. Da «Report e conformità» si stampano il registro dei trattamenti e le non conformità dell'anno, e chi controlla entra come ispettore, in sola lettura, e genera il fascicolo di controllo.
Il centro alert
«Conformità e tracciabilità» › «Alert e non conformità» elenca ciò che chiede un'azione. Gli alert nascono solo da fonti verificate e nessuno si scrive a mano: «RIGENERA DALLE FONTI» rilegge le fonti, aggiorna senza duplicarli gli alert ancora aperti con la stessa origine e dichiara le fonti che non ha potuto leggere.
| Origine | Gravità |
|---|---|
| Non conformità registrata in un trattamento, una fertilizzazione o una raccolta | «CRITICO» |
| Segnalazione registrata | «AVVISO» |
| Certificato di un operatore o di una macchina scaduto · in scadenza | «CRITICO» · «PROMEMORIA» |
| Rame oltre il limite pluriennale · vicino al limite | «CRITICO» · «AVVISO» |
| Prodotto revocato, scaduto o sospeso ancora in giacenza | «AVVISO» |
| Autocontrollo: voce dichiarata non rispettata · voci non spuntate | «CRITICO» · «PROMEMORIA» |
| Allerta meteo gialla · arancione o rossa | «PROMEMORIA» · «AVVISO» |
Un'allerta meteo non è mai una non conformità: è una previsione sul territorio, non un fatto accertato sull'azienda. Ogni alert segue un percorso a stati, «APERTO», «IN_LAVORAZIONE», «RISOLTO» e «CHIUSO», e ogni passaggio resta in uno storico che non si modifica. Per risolvere un alert serve l'azione correttiva, la chiusura porta il nome dell'utente collegato e la rigenerazione non chiude mai un alert da sola. Un alert si può assegnare a un responsabile, che riceve la notifica.
Report e conformità
«Report e conformità» lavora su un anno alla volta:
- «REGISTRO TRATTAMENTI (stampa/PDF)» apre il registro da stampare o salvare in PDF, una riga per prodotto di ogni trattamento eseguito, con l'intervallo di sicurezza (tempo di carenza) dichiarato, la prima data utile di raccolta, l'esito dei controlli e la dichiarazione dell'operatore; «Export interventi CSV» scarica gli interventi in un file;
- «Centro non conformità e segnalazioni» raccoglie dagli snapshot le registrazioni dell'anno non conformi, con segnalazioni o con dati insufficienti, ognuna con i controlli di etichetta, del disciplinare di produzione integrata o degli altri vincoli che hanno pesato sull'esito, la regola e la sua versione;
- «RIESEGUI I CONTROLLI» rivaluta i trattamenti dell'anno con le regole e i dati di oggi e mette accanto l'esito registrato e quello di oggi. Gli snapshot non cambiano: il confronto serve a vedere che cosa direbbero oggi le regole aggiornate o i dati validati dopo.
L'ispezione e il fascicolo di controllo
Chi controlla entra con il ruolo di ispettore, che il titolare invita: vede tutto, apre il registro e genera il fascicolo, perché sono letture, mentre ogni scrittura gli è rifiutata dal server. La pagina «Ispezione» compone il fascicolo dell'anno dagli stessi dati e snapshot dell'app: appezzamenti, cicli colturali, interventi, non conformità, impegni PAC, parco macchine, operatori, giacenze, alert e le ultime scritture del registro delle modifiche. Una sezione che non si può comporre è elencata con il motivo, mai simulata.
Le allerte meteo stanno in una sezione propria, separata dagli alert: messe con le non conformità, sembrerebbero un rilievo sull'azienda. La «Versione stampabile (PDF dal browser)» aggiunge le segnalazioni e l'autocontrollo dell'operatore.
Il fascicolo non è un modello ufficiale, e lo scrive in testa: nessun tracciato di fascicolo ispettivo è stato acquisito. Gli esiti che cita vengono dagli snapshot immutabili delle registrazioni.
Il registro e i controlli ufficiali
Il D.Lgs. 150/2012, art. 16, comma 4, dice che la conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio
e che il registro va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati
. Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/564, art. 4, chiede all'utilizzatore professionale di fornire le informazioni del registro all'autorità competente che le richiede, senza indebito ritardo
.
Dal 1° gennaio 2026 lo stesso regolamento chiede il registro in un formato elettronico che sia leggibile meccanicamente
(art. 2), e un registro nato in un altro formato va convertito (art. 3). Il Reg. di esecuzione (UE) 2025/2203 permette agli Stati membri di non chiedere la conversione per gli utilizzi precedenti al 1° gennaio 2027. In Italia il D.M. MASAF del 30 dicembre 2025, art. 1, dispone che i registri per gli utilizzi sul territorio italiano siano obbligatoriamente convertiti nel formato elettronico prescritto entro il 31 dicembre 2026
.
Limiti dichiarati
- Gli alert, tranne quelli dell'autocontrollo, nascono quando qualcuno preme «RIGENERA DALLE FONTI»: non c'è una rigenerazione automatica a orari fissi.
- Il registro stampato non riporta in testa i dati anagrafici dell'azienda, e conserva due avvertenze superate, sullo stato delle tavole normative e sull'operatore, che QuadCamp invece registra.
- Nel fascicolo l'anno filtra solo interventi, non conformità e autocontrollo: appezzamenti, cicli, impegni, alert e giacenze sono quelli di oggi. Raccolte, partite, rilievi, storico del rame e storico meteo non ci sono.
Domande frequenti
Chi controlla il quaderno di campagna?
Le autorità competenti, nei controlli ufficiali. Il D.Lgs. 150/2012, art. 16, comma 4, dice che la conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale; il Reg. di esecuzione (UE) 2023/564, art. 4, chiede all'utilizzatore professionale di fornire le informazioni del registro all'autorità competente che le richiede, senza indebito ritardo. In QuadCamp chi controlla può entrare con il ruolo di ispettore, che vede tutto e non modifica niente.
Il registro dei trattamenti su carta vale ancora?
Dal 1° gennaio 2026 il Reg. di esecuzione (UE) 2023/564 chiede di tenere il registro in un formato elettronico leggibile meccanicamente (art. 2), e un registro nato in un altro formato va convertito (art. 3). Il Reg. di esecuzione (UE) 2025/2203 permette agli Stati membri di non chiedere la conversione per gli utilizzi precedenti al 1° gennaio 2027; in Italia il D.M. MASAF del 30 dicembre 2025, art. 1, dispone che i registri per gli utilizzi sul territorio italiano siano “obbligatoriamente convertiti nel formato elettronico prescritto entro il 31 dicembre 2026”.
Per quanto tempo si conserva il registro dei trattamenti?
Il D.Lgs. 150/2012, art. 16, comma 4, chiede di conservarlo almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. In QuadCamp le registrazioni non si cancellano: si annullano con il motivo, e restano nel registro.
Che cosa vede l'ispettore?
L'ispettore legge tutto, apre il registro e genera il fascicolo di controllo, perché sono letture; ogni scrittura gli è rifiutata dal server. Il fascicolo raccoglie appezzamenti, cicli colturali, interventi, non conformità, impegni PAC, parco macchine, operatori, giacenze, alert e allerte meteo, e le sezioni che non si possono comporre sono elencate con il motivo.
Come nascono gli alert?
Solo da fonti verificate: le non conformità e le segnalazioni registrate, i certificati di operatori e macchine scaduti o in scadenza, il rame oltre il limite o vicino, i prodotti revocati ancora in giacenza, l'autocontrollo dell'operatore e le allerte meteo. Nessun alert si scrive a mano, e la chiusura è sempre un atto di una persona.
Fonti
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, art. 16 — comma 4: finalità di verifica nei controlli ufficiali e conservazione per tre anni
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione, del 10 marzo 2023 — artt. 2-4: formato elettronico, conversione, informazioni all'autorità competente
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2203 della Commissione, del 31 ottobre 2025 — conversione dei registri per gli utilizzi precedenti al 1° gennaio 2027
- Decreto MASAF 30 dicembre 2025, GU Serie Generale n. 94 del 23 aprile 2026 — art. 1: conversione nel formato elettronico entro il 31 dicembre 2026
Vedi anche
- Registro dei trattamenti fitosanitari: Il trattamento in cinque passi, verificato prima di entrare nel registro.
- Impegni PAC e storico del rame: Ecoschemi e impegni nei controlli dei trattamenti, e il rame su sette anni con le annate dichiarate.
- Controlli automatici: Ogni esito con la regola, la fonte e il calcolo; un dato che manca si dichiara.
Testo verificato sull'app e sulle fonti citate il .